Decreto Salva Casa 2024: le novità che entrano in vigore

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Salva Casa 2024 diventano ufficiali una serie di disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, volute dal governo in carica. In generale, si parla di cosiddette “tolleranze”, che il Salva-Casa ha scelto di potenziare, almeno in relazione agli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024.

Semplificazione edilizia e urbanistica nel decreto Salva Casa 2024

Più nello specifico, il decreto introduce nuove e più alte tolleranze per soglie percentuali di scostamento tra dichiarato e costruito, così da ridurre il rischio di incorrere in irregolarità. In altri casi, addirittura, la tolleranza prescinde dall’entità del discostamento.

Le principali novità vanno dall’introduzione di deroghe all’altezza minima di interni e superfici relative a monolocali e bilocali, alla nuova tolleranza costruttiva del 6% per gli appartamenti con superficie inferiore ai 60 metri quadrati. Tra gli altri aspetti principali, svetta il nuovo iter per regolarizzare gli interventi realizzati come varianti in difformità parziale dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della cosiddetta legge Bucalossi (L. 10/1977). E ancora, il superamento della precedente richiesta di doppia conformità, anche in casi di variazioni essenziali.
Ma vediamo meglio le principali novità.

Tolleranze costruttive: nuovi requisiti di abitabilità e recupero dei sottotetti

Nel decreto Salva Casa, appena diventato legge, sono stabiliti i nuovi requisiti di abitabilità degli immobili. Le cosiddette tolleranze costruttive, come l’altezza interna delle stanze che può arrivare fino a 2,40 metri. La dimensione minima di un monolocale, invece, non potrà essere inferiore a 20 metri quadrati per una singola persona e a 28 metri quadrati per due persone, servizi inclusi. Rimane comunque l’obbligo di rispettare gli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

L’aspetto che riguarda i sottotetti, invece, mantiene la possibilità di interventi di recupero, sempre nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini (nuovo comma 1-quater dell’articolo 2-bis del Testo Unico Edilizia).

Tolleranze esecutive per irregolarità che non sono violazioni edilizie

Oltre alle tolleranze costruttive, il decreto Salva-Casa introduce anche nuove tolleranze “esecutive” regolate sempre dall’art. 34-bis, ma al comma 2. Nello specifico si evidenzia come tutta una serie di irregolarità non costituiscono violazioni edilizie.

Qualche esempio? Le modifiche alle finiture di minima entità e la diversa collocazione di impianti e opere interne, sempre che non venga violata la normativa edilizia o urbanistica e che l’agibilità dell’immobile non sia preclusa. Le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la diversa ubicazione delle aperture interne.
Come nel caso di porte e finestre collocate in posizioni diverse da quelle precedenti e per cui non è necessaria alcuna sanatoria, a prescindere da quanto sono difformi in percentuale, purché gli interventi risalgano a prima del 24 maggio 2024.

Nuovo iter per regolarizzare varianti in parziale difformità

Per quanto riguarda il nuovo iter per regolarizzare le varianti realizzate in parziali difformità rispetto alle licenze edilizie precedenti alla legge n. 10/1977 (nuovo articolo 34-ter del Testo Unici Edilizia), gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera, anche se non rientrano nelle tolleranze previste dall’articolo 34-bis, possono essere regolarizzati, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

L’attività deve essere effettuata mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento di una sanzione (determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5).

L’epoca di realizzazione delle varianti potrà essere provata attraverso: informazioni catastali; riprese fotografiche; estratti cartografici; documenti d’archivio; altri atti pubblici o privati.

Il decreto legge prevede inoltre che le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, sono soggette alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.

Stop alla doppia conformità per parziali difformità

Infine, ricordiamo lo stop alla doppia conformità, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), oltreché per le ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA (nuovo articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia).

Il superamento della doppia conformità è esteso anche alle variazioni essenziali. In base alla nuova disposizione, nei casi di parziale difformità o variazione essenziale, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.